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Comune di Torre San Giorgio
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ANAGRAFE

Modulistica


Il MIT fornisce chiarimenti in merito all'aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di circolazione, in virtù del ritardo nel recapito dei tagliandi autoadesivi.
MIT - Allegato attestazione cambio residenza
MIT - circolare 15 marzo 2019 - ritardo recapito adesivi cambio residenza
Con l’art. 5 del D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di iscrizioni anagrafiche e variazioni di indirizzo. A partire dal 9 maggio 2012, le dichiarazioni di variazione di residenza o di indirizzo potranno essere rese utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, scaricabile qui (MODULO RESIDENZA), disponibile direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe o scaricandolo dal sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno. Un altro apposito modulo (MODULO CANCELLAZIONE) potrà essere utilizzato per richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all’estero con conseguente iscrizione all’AIRE per i cittadini italiani e cancellazione per emigrazione all’estero dei cittadini non italiani. In base al decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", si ricorda che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (al fondo si riporta il testo di legge completo) Con circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 14 in data 6 agosto 2014, è stato aggiornato il modello di dichiarazione di residenza da utilizzare per l'iscrizione anagrafica. Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima. Il modulo citato dovrà essere correttamente compilato seguendo le istruzioni riportate in calce al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda e potrà essere presentato all’Ufficio Anagrafe del Comune con una delle seguenti modalità: - presentazione diretta all’Ufficio Anagrafe; - trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Maestra A. Sarti 27- 12030 TORRE SAN GIORGIO CN; - trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0172 96263; , - trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@comune.torresangiorgio.cn.it oppure comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it ma solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo. Per i cittadini NON appartenenti a Stati dell’Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero è indicata nell’allegato A). Per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero è indicata nell’allegato B). Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell’indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell’Ufficio. Ai richiedenti verrà data comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l’Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all’indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti fossero negativi si applicherà l’art. 10/Bis della Legge 241/1990 e i richiedenti saranno informati con una comunicazione ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l’Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all’Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione all’interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell’indirizzo si intende confermata. Come in precedenza, con lo stesso modulo utilizzato per le variazioni anagrafiche sarà possibile ottenere l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche che trasferiscono la residenza nel Comune o variano l’indirizzo. Di tale richiesta sarà consegnata una ricevuta che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al ricevimento da parte della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del tagliandi adesivo da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione. OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI “Il testo definitivo del D.L. 28-3-2014 n. 47 in vigore dal 28 maggio 2014, definitivo dopo la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 prevede: Art. 5. Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione. 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [...].”
Allegato A
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' OCCUPAZIONE IMMOBILE
Modulo Cancellazione
Modulo Residenza
A PARTIRE DAL GIORNO 28.10.2019 SI PROVVEDERÀ AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E) e di conseguenza sarà abbandonata la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza (motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche). Le carte di identità cartacee già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza e, pertanto, non si provvederà alla loro sostituzione. Il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal centottantesimo giorno precedente tale scadenza. Per tutte le informazioni consultare l'avviso e la scheda informativa di seguito allegati o rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune.
Avviso
Scheda informativa
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla titolarità dell'immobile per iscrizione anagrafica
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con autentica di firma
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Dichiarazione sostitutiva di conformità di copia
S'invitano gli interessati a visionare gli allegati manifesti
MANIFESTO CDI
MANIFESTO LEVA
OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
Modulo per richiesta certificato
Istanza da presentare alla P.A.

Come fare per


Che cosa si puó autocertificare
  1. data e luogo di nascita
  2. titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  3. situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti     da leggi speciali
  4. cittadinanza
  5. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  6. godimento dei diritti civili e politici - possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato     presente nell' archivio dell'anagrafe tributaria
  7. residenza
  8. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  9. stato di disoccupazione
  10. stato di famiglia
  11. qualità di pensionato e categoria di pensione
  12. esistenza in vita
  13. qualità di studente
  14. nascita del figlio
  15. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  16. decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  17. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  18. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  19. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio     matricolare dello stato di servizio
  20. appartenenza a ordini professionali
  21. di non aver riportato condanne penali
  22. titolo di studio, esami sostenuti
  23. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni     civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  24. qualifica professionale posseduta
  25. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  26. titolo di specializzazione
  27. qualità di vivenza a carico
  28. titolo di abilitazione
  29. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
  30. titolo di formazione
  31. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Queste dichiarazioni possono essere rese dall'interessato senza necessità di autenticare la firma, esenti dall''imposta di bollo. Possono essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità, direttamente dall'interessato oppure tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
certificati medici, sanitari e veterinari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi

Quando usare invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Le situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco delle autocertificazioni, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma. Basta infatti sottoscrivere ed allegare alla dichiarazione la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un''altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità.

Quando l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati o agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici per la riscossione, da parte di terzi, di benefici economici occorre l'autenticazione della firma da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. L'imposta di bollo dev'essere assolta quando il destinatario è persona o ente privato.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, puó riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

I cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, possono usufruire dell'autocertificazione, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani.

Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita puó essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti puó essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti puó essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi puó richiederlo:

L'interessato. Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (?. 16,00) + diritti di segreteria (?. 0,52) : 16,52 ?In carta libera : 0,26 ?
Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica puó avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque puó segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero puó segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, puó dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, puó rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Puó essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €
Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si puó sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si puó richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si puó ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si puó richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si puó ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si puó ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi puó richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si puó ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale puó essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi puó richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
E’ una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi puó richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si puó ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi puó richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento
Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.
Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e puó essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura
Come Fare:
È il documento che dimostra la propria posizione rispetto agli obblighi militari, e contiene:
- i dati anagrafici dell'arruolato 
- la data di incorporazione e di congedo

È sostituibile con l'autocertificazione. 

Per i congedi trasmessi al Comune di residenza da: altri Comuni, distretti militari, corpi d'armata, si riceverà dal Comune un invito per il ritiro del congedo. 
I congedi rilasciati direttamente dagli enti militari devono essere presentati al Comune di residenza per le registrazioni di competenza e l'apposizione del visto "per il Sindaco".

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
Come Fare:
Il certificato di stato civile attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.


Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Riporta la composizione della famiglia anagrafica, un insieme di persone che coabitano all'interno di uno stesso appartamento. Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia. Pertanto non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona con documento d'identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
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