Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021 n. 56, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.103 del 30-04-2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 2 rubricato "Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio" dispone:
"1. All'articolo 104, comma 1 , del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
b) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».
Di conseguenza, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 GENNAIO 2020 è prorogata al 30 SETTEMBRE 2021.
N.B. La validità del documento ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.