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ADOZIONE PROVVEDIMENTO - PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694, del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", il Sindaco ordina di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali
A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. Limitazioni temporanee
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano" e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le misure temporanee elencate al punto 2 dell'allegata ordinanza, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.


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